Articolo 1
E’ costituita l’organizzazione regionale di volontariato denominata Psicologi per i Popoli. L’organizzazione ha sede in via Garibaldi 10, Torino.
Con delibera dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo 2
L’organizzazione, costituita a norma degli art. 36 e Seguenti del Codice Civile, non ha finalità di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità umanitarie di, solidarietà, nel settore della protezione civile e dell’assistenza sociale e sanitaria, caratterizzandosi per la speciale attenzione alle problematiche di carattere psicologico e per l’uso di strumenti che derivano dalle discipline psicologiche.
Gli ambiti prioritari sono:
a) situazioni di emergenza nazionali o internazionali a motivo di calamità naturali o prodotte dall’uomo;
b) situazioni di emergenza. locali;
c) cooperazione allo sviluppo a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti;
d) situazioni nazionali e internazionali caratterizzate da problematiche interetniche.
Le attività previste sono:
– costituzione e formazione di squadre di psicologi dell’emergenza;
– interventi di psicologia dell’emergenza per le popolazioni ed i gruppi;
– interventi di appoggio psicologico ai soccorritori dell’emergenza; iniziative di formazione in Italia e all’estero per volontari, cooperanti, soccorritori dell’emergenza e cittadini dei Paesi cooperanti;
– selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti;
– informazione, educazione allo sviluppo, promozione e difesa dei diritti umani;
– costituzione di gruppi di appoggio sensibilizzati alle tematiche dell’emergenza e della cooperazione allo sviluppo;
– realizzazione di progetti e programmi a termine.
L’Organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie.
L’Organizzazione può perseguire i suoi obbiettivi anche attraverso forme di consorzio con altre Associazioni e sarà iscritta alla associazione federativa nazionale di organismi regionali denominata Psicologi per i Popoli.
L’Organizzazione non persegue fini di lucro.
Articolo 3
Gli Organi dell’Organizzazione sono:
a) L’Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio Arbitrale.
L’Elezione degli organi dell’Organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ASSOCIATI
Articolo 4
Possono far parte dell’Organizzazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate allo scopo dell’Organizzazione stessa sia come psicologici che come cittadini.
La domanda di ammissione, con l’esplicito impegno al rispetto dello Statuto associativo, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio Direttivo dell’Organizzazione, oltre che al pagamento di contributi specifici in relazione alle iniziative ed attività a diretta partecipazione.
Articolo 5
L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. L’adesione comporta per l’associato maggiorenne di età il diritto di voto nell’Assemblea per la approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione.
L’associato che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al consiglio Direttivo almeno tre mesi prima.
Gli Associati sono esclusi dall’organizzazione quando:
Non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle decisioni prese dall’assemblea o dal Consiglio direttivo.
Si rendano morosi nel pagamento della quota annuale o delle quote supplettive specifiche;
Si rendano responsabili di comportamenti gravemente scorretti sul piano professionale, delle relazioni associative e della morale comune.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI E GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI
Articolo 6
Sono aderenti dell’Organizzazione coloro che sottoscrivono, il presente Statuto.
Tutti gli aderenti devono essere in regola con l’iscrizione e la domanda di ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.
Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione per: a)dimissioni volontarie; .
b)decesso;
c)mancato versamento della quota associativa;
d)indegnità deliberata dal Consiglio direttivo. In quest’ultimo caso e ammesso ricorso all’assemblea degli associati od a un collegio arbitrale che decide in via definitiva;
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima. Inoltre tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI
Articolo 7
Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega (ciascun socio non può essere portatore di più di una delega), di frequentare la sede sociale, di accedere alle cariche sociali, di recedere dall’appartenenza all’Organizzazione.
Hanno altresì l’obbligo di pagare la quota sociale nell’ammontare fissato dall’Assemblea dei soci1, di rispettare le norme statutarie e le delibere adottate legalmente dall’Organizzazione.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Articolo 8
L’assemblea degli associati, convocata dal Consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno un terzo degli Associati non meno di cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede della associazione o altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, almeno una volta all’anno nel primo quadrimestre successivo al termine dell’esercizio, per provvedere e deliberare sul rendiconto finanziario ed economico dell’organizzazione relativo all’anno precedente e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno. La documentazione sul rendiconto annuale resta depositata presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.
La data e l’ordine del giorno sono comunicati agli associati per lettera o con altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà di volta in volta più opportuni ai fini della pubblicizzazione rapida ed estesa.
Articolo 9
Hanno diritto a intervenire in assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota di ammissione e di quella annuale di associazione.
Ciascun associato potrà rappresentare altri associati purché munito di specifica delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe. Per la costituzione dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti associati che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non prima di tre ore. Nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Articolo 10
L’assemblea, sovrano dell’Organizzazione, delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o
Rappresentanti mediante non più di una delega.
Articolo 11
L’assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, all’inizio di ogni sessione elegge tra gli associati presenti un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazione dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea e dal segretario.
Articolo 12
Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti associati che rappresentino non meno della metà degli associati.
Articolo 13
Gli associati riuniti in assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto e sciogliere, l’Associazione.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno i tre quinti degli associati, mentre in seconda convocazione di almeno un terzo degli associati ed il consenso, in entrambe le ipotesi, di metà più uno dei voti presenti e rappresentati.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea tra tutti gli associati ed è composto da non meno di tre membri come verrà determinato dall’assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri, la loro nomina e la durata del mandato, vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica non meno di tre anni, a seconda della decisione assembleare, ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione: i consiglieri così eletti rimangono in carica. sino alla successiva assemblea ordinaria.
Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il semplice rimborso delle spese sostenute per conto dell’Organizzazione.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, anche in ottemperanza dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
In particolare il Consiglio:
a)fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b)decide sugli investimenti patrimoniali;
c)stabilisce l’importo della quota di iscrizione e della quota annua di associazione;
d)delibera. sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
e)decide sull’attività e sulle iniziative dell’associazione;
f)approva i progetti dì bilancio preventivo, rendiconto finanziario ed economico, da presentare
all’assemblea degli associati;
g)conferisce e revoca procure;
h)cura la pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti
annuali e la trasparenza degli atti che devono essere visibili a chiunque ne faccia motivata istanza;
i)predispone i regolamenti applicativi dello statuto e per l’organizzazione interna
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, un segretario e un tesoriere che durano in carica per (intera durata del Consiglio.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di tre volte all’anno.
Articolo 17
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende partee almeno la metà dei consiglieri.
IL PRESIDENTE
Articolo 18
La firma e la rappresentanza legale della associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. In caso di temporanea inabilità o di assenza del Presidente la firma e al rappresentanza spettano al Vicepresidente.
IL PATRIMONIO
Articolo 19
II patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) quote associative degli aderenti;
b)contributi volontari degli aderenti;
c) lasciti da privati ed eventuali donazioni;
d)contributi dagli enti locali es. Regione, Provincia, Comune, ASL;
e)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali dell’associazione.
L’associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 20
In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio, al netto delle spese di funzionamento sostenuto, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità, a seconda della decisione assembleare e a norma di legge.
Le somme versate per quota di iscrizione e a qualsiasi altro titolo, tranne eventuale prestito a tasso zero, non sono rimborsabili in nessun caso all’associato che receda o venga escluso dall’Organizzazione.
OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO E MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Articolo 21
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, il bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea dei soci che lo approverà a per maggioranza di voto. Eventuali contributi o lasciti devono essere riportati nel bilancio consuntivo, il quale deve coincidere con l’anno solare.
IL COLLEGIO ARBITRALE
Articolo 22
In caso di divergenze o disaccordi interni all’Organizzazione deciderà inappellabilmente un arbitro unico da nominare in conformità al regolamento di arbitrato nazionale della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino. La richiesta di intervento sarà a cura della parte più diligente.
Articolo 23
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e della Legge in generale.
Fenoglio Maria Teresa …………………………….
Franceschetti Giancarlo …………………………….
Chicco Ester …………………………….
Marco Bellagamba .………………………………….
Atto costitutivo
Addì diciannove del mese di luglio dell’anno duemilauno si sono riuniti i Signori:
1. Fenoglio Maria Teresa, nata a Genova il 1711011947, residente in Via Garibaldi 10, Torino, psicologa, C. F. FNGMTR47R57D969Z
2. Bellagamba Marco, nato a Foligno (PG) il 3/8/’58, residente in c.so Matteotti 53, C.F. BLLMRC58M03D653J
3. Chicco Ester, nata a Carignano il 31/12/1948, residente in via Marchisone 7, Carignano (TO), psicologa, C.F. CHCSTR48T71L219M
4.Franceschetti Gian Carlo, nato a Torino il 17/8/1946, residente in via Garibaldi 10, Torino
C.F. FRNGCR46M17L219L
Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. – Legge-quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato denominata Psicologi per i Popoli, il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.
Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 31 marzo i membri del comitato sono:
1 Fenoglio Maria Teresa
2. Chicco Ester
3. Marco Bellagamba
Presidente viene nominata la Dott.ssa Maria Teresa Fenoglio.
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell’ordine:
Fenoglio Maria Teresa
Chicco Ester
Marco Bellagamba
Franceschetti Gian Carlo